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Detassazione utili

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Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 27 ottobre 2009 n. 44 con cui sono state precisate le modalità di fruizione della detassazione del 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (c.d. Tremonti-ter) prevista dal decreto legge n. 78 dell’ 1/7/2009 all’art. 5, convertito con legge n. 102 del 3/8/2009. L’agevolazione consiste nella possibilità di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1º luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2010. A tal fine non rileva né l’ammontare medio degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti né l’ammontare dei disinvestimenti.



La Tremonti-ter si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e ai soggetti aventi stabile organizzazione in Italia anche se non residenti, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi; non sono ammessi i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che si costituiscono o iniziano l’attività nel periodo che va dal 1º luglio 2009 al 30 giugno 2010, data entro la quale devono essere effettuati gli investimenti.



Sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, senza ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni. L’agevolazione spetta per l’acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono ammessi, altresì, gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all’articolo 1523 del codice civile e gli acquisti in leasing purché sia previsto il riscatto dei i beni alla fine del contratto.



La norma non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto di investimento all’interno del processo produttivo, a differenza di simili agevolazioni che nel passato prevedevano l’acquisto di beni strumentali. I beni devono essere nuovi e non rileva al fine della fruizione la loro entrata in funzione. I macchinari e le apparecchiature devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che comprende anche l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.



L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, non opera ai fini dell’IRAP e è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili; la fruizione è possibile solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell’agevolazione. Ai fini del mantenimento dell’agevolazione si prevede che questa venga revocata se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.



[ fonte: Agenzia delle Entrate ]

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